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O. 02/04/2004 n. 33483. Per l'espletamento delle attività di verifica e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3270/2003, il commissario delegato si avvale della collaborazione e della consulenza specialistica del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, che provvede alla attivazione di uno specifico sistema di vigilanza. Art. 5. 1. Al fine di assicurare il riutilizzo dei reflui depurati dagli impianti di depurazione del comprensori Alto, Medio e Foce Sarno per l'intera portata, secondo quanto già previsto dall'art. 3, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3270/2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la regione Campania, d'intesa con il commissario delegato ed in raccordo con le associazioni di categoria interessate, stipulano, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli accordi integrativi di programma previsti dagli articoli 17 e 19 dell'accordo di programma quadro Stato-regione Campania per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, sottoscritto in data 30 dicembre 2003. In detti accordi integrativi sono altresì individuate le risorse poste a disposizione da ciascuno dei soggetti sottoscrittori. 2. Il commissario delegato, entro 60 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, stipula con l'assessorato alle attività produttive della regione Campania specifici protocolli d'intesa finalizzati alla definizione delle modalità di finanziamento, a valere sulle risorse del POR 20002006, di interventi e progetti, individuati dal commissario delegato e mirati alla riduzione dell'impatto ambientale prodotto dalle aziende industriali presenti nei distretti industriali ricompresi nel bacino idrografico del fiume Sarno. 3. Nelle more della stipula degli accordi di cui ai commi 1 e 2, il commissario può provvedere al finanziamento di interventi indifferibili ed urgenti, finalizzati al miglioramento dell'efficienza depurativa e gestionale del sistema depurativo di Solfora/Mercato S. Severino, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3270/2003. Art. 6. 1. Ai fini del completamento del lavori di costruzione dell'impianto di depurazione Sant'Antonio Abate/Scafati ed allo scopo di consentire l'immediata ripresa dell'attività del cantiere, interrotta a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento della mandataria, il commissario delegato è autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 24 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, a proseguire il rapporto contrattuale con la mandante. Art. 7. 1. Il commissario delegato, per gli adempimenti connessi al superamento dell'emergenza ambientale di cui alla presente ordinanza, può nominare un soggetto attuatore con poteri di firma rispetto a specifici settori di intervento appositamente individuati dal medesimo, da esercitare anche nelle ipotesi di assenza od impedimento temporaneo del commissario delegato. Art. 8. 1. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale chiamato a prestare servizio presso la struttura commissariale sono poste, in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza. 2. Per far fronte ai maggiori impegni derivanti dall'adozione delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato ad implementare la propria struttura fino a complessive sessanta unità di personale tecnico e amministrativo, anche militare, dipendente della amministrazione statale, delle regioni o di enti pubblici. Art. 9. 1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, per i compensi spettanti al personale interno ed esterno alla struttura commissariale, appartenente a qualsiasi amministrazione, nominato responsabile del procedimento, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza, progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi, componenti di commissioni di gara e collaudo, si applica la disciplina prevista dall'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per il personale esterno alla struttura commissariale, esercente la libera professione, ove ricadente in una delle figure professionali descritte al comma 1, si applicano i compensi previsti dalla normativa vigente di settore con la riduzione del 20%, nonchè l'eventuale ulteriore detrazione preventivamente concordata con il commissario delegato. 3. Il commissario delegato può nominare i coordinatori della sicurezza per l'esecuzione del lavori ed i coordinatori di servizi e/o uffici, cui verrà corrisposta un'indennità speciale mensile commisurata a settanta ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza. Art. 10. 1. Per la realizzazione delle opere di fognatura, collettamento, rimozione e bonifica dei sedimenti, depurazione e riutilizzo delle acque reflue depurate, il commissario delegato si avvale, nell'ambito e secondo le modalità previste dal protocollo d'intesa siglato in data 19 marzo 2004, ed i cui effetti, ai fini della presente ordinanza sono limitati alla vigenza dello stato di emergenza, in aggiunta alle risorse previste dalle precedenti ordinanze citate in premessa, delle seguenti ulteriori risorse finanziarie a) euro 25 milioni a valere sulle risorse assegnate nell'ambito dell'Accordo di programma quadro tra Stato e regione Campania sottoscritto in data 30 dicembre 2003, relative alla realizzazione del progetto di «Adeguamento alla direttiva 91/271/CEE del depuratore di Foce Sarno dimensionando tale impianto in funzione dell'esigenza dei reflui provenienti dal comune di Torre del Greco - 1° stralcio» b) euro 30 milioni a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.3.1, cap. 7082 - C.D.R. 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2004 (residui 2003) c) euro 1,850 milioni in limiti d'impegno a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - U.P.B. 3.2.3.4 - Capitolo 7645 - dall'art. 4, comma 176, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine il Presidente della regione Campania è autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, il predetto limite d'impegno d) euro 15 milioni a valere sulle risorse assegnate da C.I.P.E. al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale e) euro 48 milioni a carico della regione Campania rinvenienti dai trasferimenti per le aree sottoutilizzate destinate al finanziamento dell'Intesa istituzionale di programmi per il ciclo di programmazione 2004-2007, oggetto di delibera C.I.P.E., anche in deroga all'Accordo di programma quadro sulla tutela delle acque sottoscritto il 30 dicembre 2003 f) euro 48 milioni a valere sulle risorse dell'A.T.O. n. 3; alla copertura di detto importo concorrono anche i proventi derivanti dal servizio di depurazione, riscossi in via ordinaria ai sensi dell'art. 3, commi 42, 43, 44, 45, 46 e 47, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 28 della Legge 31 luglio 2002, n. 179. Si intende abrogato il comma 2 dell'art. 4 di cui all'ordinanza di protezione civile 1 aprile 1999, n. 2969. I fondi disponibili presso il Commissario delegato, già decurtati delle spese di gestione sostenute dal Consorzio Alto Sarno Depurazione, vengono poste a disposizione del soggetto gestore ai sensi di Legge g) euro 20 milioni a valere sulle risorse della regione Campania, già disponibili per la specifica esigenza, per la progettazione e la realizzazione degli interventi urgenti da eseguire sul canale Conte di Sarno, avvalendosi degli eventuali studi e progettazioni già eseguiti nonchè della collaborazione della competente Autorità di Bacino. 2. Il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3270/2003, inclusi quelli che devono essere eseguiti sui canali, si avvale della somma pari a euro 50.000.000,00, a valere sulle risorse assegnate dal C.I.P.E. al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con delibera n. 83 del 23 novembre 2003, per la realizzazione del progetto «Rimozione e bonifica dei sedimenti inquinati dell'intero bacino del fiume Sarno, pulizia delle sponde delle aree riparali», anche attuando idonei interventi compensativi in materia di opere di urbanizzazione primaria e secondaria in favore dei comuni i cui territori saranno funzionalmente interessati dalle iniziative commissariali di cui al progetto medesimo. 3. Il Commissario delegato, per l'adeguamento alle norme CEE dell'impianto di depurazione di Foce Sarno, si avvale di una somma pari ad euro 45.000.000,00, di cui 25.000.000,00 rinvenienti dall'Accordo di programma quadro del 30 dicembre 2003 citato in premessa, e 20.000.000,00 derivanti da cofinanziamento. 4. Il Commissario delegato, per gli interventi necessari alla sistemazione della rete idraulica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), provvede avvalendosi delle risorse della regione Campania pari ad euro 30.000.000,00. 5. Ai fini del riuso delle acque reflue depurate interessanti l'area facente parte del bacino idrografico del fiume Sarno, oggetto della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato provvede a realizzare un apposito studio di fattibilità, con successivo affidamento della progettazione delle opere necessarie e quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti. Ai relativi oneri concorreranno in parti eguali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Campania e le aziende di categoria, sulla base di un successivo accordo che dovrà essere stipulato dalle parti. 6. Le risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono trasferite, in deroga alla Legge ed al regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al Commissario delegato; dette risorse sono poste, da parte delle amministrazioni competenti, nella disponibilità del Commissario delegato entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. 7. Ai fini dell'espletamento dell'attività di cui all'art. 4, comma 3, ivi compresa la dotazione delle tecnologie necessarie, è attribuita al Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri la somma di Euro 5 milioni, a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.3.1, cap. 7082 - C.D.R. 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2004 (residui 2003). 8. Le risorse di cui al comma 7 sono accreditate, in deroga alle Legge ed al regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, direttamente sulla contabilità del Capo servizio amministrativo del Comando unità mobili e specializzate carabinieri «Palidoro». 9. Al fine di consentire la immediata adozione delle iniziative di competenza, il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente predispone, entro quindici giorni dall'avvenuto accreditamento delle risorse di cui al comma 7, un programma di spesa contenente le eventuali procedure in deroga all'ordinamento vigente, sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3270/2003 e dell'art. 10 della presente ordinanza, che è approvato dal Commissario delegato nei successivi quindici giorni. Art. 11. 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3270/2003, per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a provvedere in deroga alle seguenti disposizioni normative: Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 13, 17, 27, 28 e 30; Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 45, 46, 47, 62 e tabella 3, allegato 5, relativamente ai parametri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 50, 51; Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471; Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 70, comma 12. |
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